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Pubblicato: 27 Settembre 2016
“Cartelle esattoriali prescritte se c’è inerzia dell’Agente della riscossione per oltre 5 anni dalla notifica”
Si profila una speranza per i contribuenti che si vedono notificare da Equitalia una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e/o di fermo amministrativo che, come noto, sono alcune delle procedure previste dalla Legge di cui l’Agente della riscossione può servirsi per tutelare e riscuotere crediti non pagati dai cittadini.
In questo periodo di difficoltà economica, pochi sono i coraggiosi che, convinti delle proprie ragioni, decidono di rivolgersi ad un avvocato per contestare le pretese di Equitalia, così da evitare di pagare.
Ancora di meno, poi, sono coloro che nel tentare di difendere la propria posizione, si ricordano di far valere non soltanto ragioni di merito (“Non devo pagare….. ho già pagato…..”), ma anche quei vizi procedurali (molto frequenti) che spesso vengono tralasciati, ma che, in realtà, possono costituire la vera via d’uscita.
E’ quello che è successo ad una contribuente (che, rivoltasi all’avvocato Mario Limone, del Foro di Avezzano) per impugnare un preavviso di iscrizione ipotecaria notificatole da Equitalia, si è vista accogliere il ricorso proposto dal prefato professionista il quale, in esecuzione di una prassi radicatasi già presso altri uffici, sosteneva l’intervenuta prescrizione dei crediti portati da alcune delle cartelle esattoriali richiamate nel preavviso impugnato argomentando – contrariamente alle difese spiegate dal Concessionario – che la cartella esattoriale è atto di natura amministrativa ed è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, per cui risulta inapplicabile l’art. 2953 del codice civile (con conseguente prescrizione quinquennale).
In accoglimento delle menzionate eccezioni la Sentenza n. 546/03/2015 della Commissione Provinciale di Frosinone: “Ai crediti erariali indicati……, come statuito in giurisprudenza della Corte di Cassazione (sezione V, n. 12263 del 25.05.2007), cui questo Collegio convintamente si conforma, si applica il termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 del c.c., il quale sottopone a prescrizione quinquennale “ tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, e non quello decennale di cui all’art. 2953 dello stesso codice, riferito ai “diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato”.
Nel caso di specie, dunque, a causa dell’inerzia per oltre 5 anni, ne è conseguita la prescrizione, con conseguente diritto della contribuente a non dover pagare completamente quanto ingiunto con un preavviso di iscrizione ipotecaria, fondato – in parte – anche su tali cartelle prescritte.
Prescrizione a parte, capita spesso che l’Agente della riscossione possa incorrere, suo malgrado, in vizi procedurali che ad occhi inesperti possono sfuggire o sembrare irrilevanti. A volte, però, una maggiore attenzione ai dettagli ed un professionista scrupoloso possono salvare la situazione.