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La ventilata sospensione delle bollette di luce, acqua e gas, purtroppo,  non è entrata nel decreto «Cura Italia», approvato dal governo per contrastare gli effetti economici dell’epidemia di Covid-19.

Che cosa è stato deciso al momento sulle bollette

Al momento, oltre alla sospensione dei pagamenti previsti dal Decreto legge del 2 marzo, l’Autorità dell’Energia ha sospeso per tutti i distacchi per morosità e ha concesso più tempo per le domande di rinnovo dei bonus sociali di luce, gas e acqua

IMPORTANTE: Pertanto, invitiamo gli utenti  a pagare le bollette  per evitare di diventare morosi e subire le conseguenze previste per i mancati pagamenti.

  • La sospensione del pagamento delle bollette di tali utenze è prevista dall’art. 4 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, MA SOLO PER I CITTADINI DEGLI 11 COMUNI DELLA ZONA ROSSA: Bertonico
  • Casalpusterlengo
  • Castelgerundo
  • Castiglione D’Adda
  • Codogno
  • Fombio
  • Maleo
  • San Fiorano
  • Somaglia
  • Terranova dei Passerini
  • Vo’.

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MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 20 marzo 2020 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01797) (GU Serie Generale n.73 del 20-03-2020)

 Emana la seguente ordinanza:

                      Art. 1

Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19  sono  adottate,  sull'intero territorio   nazionale,   le ulteriori seguenti misure:

  1. e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville,  alle aree gioco e ai giardini pubblici;

    b) non e'  consentito  svolgere  attivita'  ludica  o  ricreativa all'aperto;  resta  consentito  svolgere  individualmente   attivita' motoria in prossimita' della propria abitazione, purche' comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

    c) sono chiusi gli esercizi di  somministrazione  di  alimenti  e bevande, posti all'interno delle  stazioni  ferroviarie  e  lacustri, nonche'  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante,  con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere

solo prodotti da asporto  da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali; restano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti,  con obbligo di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro;

    d) nei giorni festivi e prefestivi, nonche' in quegli  altri  che immediatamente precedono o  seguono  tali  giorni,  e'  vietato  ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella  principale,  comprese le seconde case utilizzate per vacanza.