-
Pubblicato: 27 Dicembre 2016
-
Visite: 354
Una sentenza del 12 dicembre 2016 della Corte di Cassazione fa giurisprudenza ed innova la Legge 104: il lavoratore che convive e assiste continuativamente un familiare disabile entro il terzo grado, non può essere trasferito dal datore di lavoro in una diversa sede, se non con il suo consenso.
Questa previsione era già stata introdotta dalla Legge 104/1992, la legge-quadro in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone diversamente abili e, congiuntamente, dei parenti che se ne prendono cura.
Infatti, all’articolo 33 della stessa, è previsto che il genitore o il familiare convivente con un parente entro il terzo grado handicappato, che lo assista con continuità, ha diritto “a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio” e “non può essere trasferito senza il suo consenso in altra sede”.
(Da. "Il Centro Giuridico del Cittadino - Avezzano.)