Cronaca

celano castello rep 09

Ancora lagnanze a "Telesirio" da parte di cittadini residenti a Celano, circa la sporcizia trovata nei tubi dell’acqua potabile. Dopo i residenti in Via dei Morti, segue una famiglia che vive in Via della Torre che spiega non senza amarezza di aver trovato questa brutta sorpresa. E, per l'acqua pulita e che dovrebbe essere a norma, si paga.

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO

ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

ARTICOLO 1, COMMA 153, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 - Codice in

materia di protezione dei dati personali.

Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega:

come utilizza i dati che Lei fornisce attraverso il modello di dichiarazione sostitutiva relativa

al canone di abbonamento alla televisione per uso privato, resa ai sensi dell’articolo 47 del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni;

quali sono i diritti che Le sono riconosciuti, così come stabilito dal D.lgs. n. 196/2003 “Codice in

materia di protezione dei dati personali” il quale prevede un sistema di garanzie per tutelare i

dati personali nel loro trattamento.

I dati personali che Lei ci comunica, quali ad esempio il nome, il cognome, il codice fiscale etc., sono

oggetto di trattamento esclusivo da parte dell’Agenzia delle Entrate, che li utilizza per la gestione e

la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso

privato, così come previsto dall’articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

In assenza di tali dati non sarà possibile per l’Agenzia accogliere la richiesta di non addebito del

canone di abbonamento alla televisione per uso privato nella fattura relativa alla fornitura di energia

elettrica. L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni

casi, penali.

Il trattamento dei dati viene effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, con modalità idonee a

garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per

prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.

L’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d - 00145, assume la

qualifica di “Titolare del trattamento dei dati personali” quando questi entrano nella sua disponibilità

e sotto il suo diretto controllo, e si avvale della Sogei S.p.a che, in qualità di partner tecnologico cui

è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, è stata designata

Responsabile del trattamento dei dati”.

In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi

dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l’esistenza di

trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma

intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero

l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di

coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli

impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano,

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy l’Agenzia La invita a visitare il

sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it

E' possibile scaricare il modello per la presentazione della domanda cliccando qui

Avezzano inps rep 02Requisiti di accesso all’indennità DIS-COLL

Le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016

L’INPS ha emanato, in data 5 maggio 2016, la circolare esplicativa n. 74 in attuazione dell’art. 1, comma 310 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016) che ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL introdotta a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

La legge ha introdotto una novità, di maggior favore per i lavoratori in argomento, riguardo ai requisiti di accesso alla indennità DIS-COLL che, per le cessazioni intervenute nell’anno 2016, sono esclusivamente lo stato di disoccupazione e la presenza di almeno tre mensilità di contribuzione accreditata in Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la data di cessazione dal rapporto di collaborazione fino alla data del predetto evento.  Non è più richiesto che l’assicurato faccia valere, nell’anno in cui si è verificata la cessazione del rapporto di collaborazione, un mese di contribuzione versata o, in alternativa, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione. 

In analogia con l’indennità di disoccupazione NASpI la norma ha confermato che, anche per la prestazione riservata ai collaboratori coordinati e continuativi, i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazione DIS-COLL già fruita non possono essere nuovamente presi in considerazione ai fini della determinazione della durata di una nuova analoga prestazione.

Alla prestazione DIS-COLL prevista per gli eventi di disoccupazione che si verificano nell’anno 2016 si applica la medesima disciplina della indennità DIS-COLL relativa agli eventi di disoccupazione intervenuti nell’anno 2015, fatta salva la novità introdotta in merito ai requisiti di accesso alla prestazione.

Per gli eventi di cessazione intercorsi tra il 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione della circolare 74/2016 il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di collaborazione decorre dalla data di pubblicazione della circolare medesima.

Infine, la richiamata disposizione contenuta nella Legge di stabilità per l’anno 2016 (Legge n. 208 del 2015) ha previsto che l’indennità DIS-COLL sia riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificano nell’anno 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e che il beneficio sia riconosciuto dall’INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, provvedendo a darne immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.