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Pubblicato: 11 Giugno 2020
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ordina
Il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore tutti i giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sino al 30 Ottobre 2020 nella cd “strada
parco”, nei parchi cittadini e nelle aree verdi pubbliche aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico su
panchine ovvero seduti al suolo, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate, plateatici
autorizzati e “dehors”;
La Polizia Locale è incaricata dell’esecuzione della presente Ordinanza;
AVVERTE
Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente
ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 oltre al sequestro amministrativo ai sensi dell'art.
13 della Legge n. 689/81.
All'atto della contestazione della violazione qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della
violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro
dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art. 13 legge 689/81.
INFORMA CHE
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del DLgs
02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso
provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.
DISPONE
1. La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del
Comune di Montesilvano:
2. La trasmissione di copia a:
• SE Prefetto della Provincia di Pescara
• Comando di Polizia Municipale
• Questura di Pescara
• Guardia di Finanza
• Comando Carabinieri di Montesilvano
IL SINDACO
f.to Ottavio De Martinis
originale agli atti