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COMUNICATO STAMPA

Paolucci su sport: “Figuraccia nazionale per la Regione Abruzzo che cambia le regole sportive.

Marsilio ritiri l’ordinanza e la riscriva bene”

A furia di anticipare il Governo con le ordinanze di riapertura, stavolta Marsilio è andato oltre e con l’ordinanza n. 72 lo ha addirittura superato, arrivando persino a riscrivere le regole di alcuni sport in chiave Covid, tanto da spiazzare anche le federazioni sportive e facendo diventare l’Abruzzo un caso comico nazionale.

Il Presidente rilegga bene cosa ha ordinato e torni sui suoi passi, annulli l’ordinanza e restituisca al calcio, alla pallavolo, alla pallacanestro le storiche marcature, scivolate e i contrasti prima che quest’ennesima gaffe targata centrodestra diventi una barzelletta.

A meno che non voglia fare un gigantesco biliardino, Marsilio revochi l’ordinanza, scritta senza un supporto tecnico davvero preparato, o, quantomeno, senza il supporto di chi ha la giusta competenza per innovare. La sua nuova perla amministrativa sta mobilitando tutto il mondo sportivo e non è solo la politica a farci una pessima figura, ma tutta la nostra comunità.

Da ex assessore allo Sport sono convinto che anche in situazioni emergenziali si possa trovare il modo per tutelare salute e sana competizione, rendendo la partita sicura, ma anche possibile per atleti e amatori e sottolineando l’importanza sociale dello sport, senza svilirlo così o creare discipline made in Abruzzo destinate ad avere vita breve, ma di certo candidate a diventare indimenticabili.

montesilvano foto aerea

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Il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore tutti i giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sino al 30 Ottobre 2020 nella cd “strada
parco”, nei parchi cittadini e nelle aree verdi pubbliche aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico su
panchine ovvero seduti al suolo, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate, plateatici
autorizzati e “dehors”;
La Polizia Locale è incaricata dell’esecuzione della presente Ordinanza;
AVVERTE
Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente
ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 oltre al sequestro amministrativo ai sensi dell'art.
13 della Legge n. 689/81.
All'atto della contestazione della violazione qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della
violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro
dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art. 13 legge 689/81.
INFORMA CHE
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del DLgs
02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso
provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.
DISPONE
1. La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del
Comune di Montesilvano:
2. La trasmissione di copia a:
• SE Prefetto della Provincia di Pescara
• Comando di Polizia Municipale
• Questura di Pescara
• Guardia di Finanza
• Comando Carabinieri di Montesilvano
IL SINDACO
f.to Ottavio De Martinis
originale agli atti